Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richiesta, ogni documentazione comprovante che merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art6 · fonte su Normattiva