Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si trasmettono, spontaneamente, o su richiesta, sotto forma di rapporti processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale dell'una o l'altra Parte.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
