Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si trasmettono, spontaneamente, o su richiesta, sotto forma di rapporti processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale dell'una o l'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art7 · fonte su Normattiva