Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che merci esportate da uno Stato contraente verso un altro Stato contraente sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art7 · fonte su Normattiva