Gli Organi competenti cooperano nelle seguenti forme:
- a)scambio di informazioni operative e di carattere giuridico;
- b)ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, compresi quelli indicati nell'articolo 2 del presente Accordo;
- c)assistenza nell'attivita' investigativa;
- d)scambio di esperienze e dei rispettivi specialisti compresa la loro formazione, in materia di lotta alla criminalita';
- e)scambio di informazioni e di analisi in ordine ai motivi, allo stato e alle tendenze evolutive della criminalita'. Gli Organi competenti potranno stabilire attivita' di cooperazione in altre forme che siano conformi alle finalita' del presente Accordo. Gli Organi competenti avranno la facolta' di scambiarsi Rappresentanti ed Ufficiali di Collegamento e stabilire Punti di contatto, in conformita' alle proprie procedure interne. La trasmissione di informazioni o la prestazione di assistenza nell'ambito del presente Accordo verra' effettuata previa richiesta o su iniziativa di uno degli Organi Competenti.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
