[1]Forme di cooperazione
[2]1. Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 ed in conformita' con la legislazione nazionale, collaborano tramite:
- a)scambio di informazioni;
- b)scambio di esperienze;
- c)assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacita' professionali. 2 Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, effettua le seguenti attivita' operative e di ricerca:
- a)ricerca di latitanti;
- b)rintraccio di persone scomparse;
- c)identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi. 3. Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:
- a)attivita' operative e di ricerca attuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo e esiti correlati;
- b)strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
- c)reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;
- d)nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi. 4. Le Parti possono scambiare esperienze su:
- a)adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
- b)applicazione di nuove metodologie di lavoro nonche' sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalita';
- c)metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;
- d)passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi. 5. Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attivita' di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.
Testo vigente dal 14 febbraio 2017
