[1]Forme di cooperazione

[2]Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 e in conformita' con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, le Autorita' competenti cooperano con le seguenti modalita':

  • 1)scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti;
  • 2)scambio di informazioni su gruppi terroristici;
  • 3)scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalita';
  • 4)scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale;
  • 5)scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito e stoccaggio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalita' di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento degli stessi;
  • 6)scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, cosi' come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;
  • 7)scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
  • 8)scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
  • 9)scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  • 10)scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;
  • 11)nei casi sospetti, scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati;
  • 12)scambio di tutte le informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'Autorita' competente dell'altra Parte;
  • 13)l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalita' operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo;
  • 14)formazione delle Forze di polizia;
  • 15)organizzazione di seminari e condivisione di esperienze in materia di criminalita'.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art4 · fonte su Normattiva