e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera', nella misura del possibile, gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio e autorizzera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione e ai propri regolamenti. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle societa' e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti discriminatori od arbitrari.
- c)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rialsciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti provenienti dall'estero nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici e persone giuridiche in genere, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, cio', indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
