o esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta' di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti.
- b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilita', per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e proce- dure di legge.
- c)Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica. Si intende chi il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attivita' imprenditoriali. Il risarcimento dovra' essere pagato senza ritardi, e comprendera' gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento. Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalita' dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonche' l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
