1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'Altra, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta come surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad una sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articolo 4, 5 e 6 del presente Accordo. 2. Gli investitori conserveranno facolta' ad intervenire o costituirsi parte in azioni giudiziarie gia' avviate allo scopo di tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano stati oggetto di surroga. Qualora sorgesse controversia, si applicheranno le procedure di cui al successivo articolo 9.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art7 · fonte su Normattiva