I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio piu' favorevole, applicabile dal mercato bancario alla data di trasferimento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
