I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio piu' favorevole, applicabile dal mercato bancario alla data di trasferimento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art8 · fonte su Normattiva