Art. 6 (Protocollo)
1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto. 2. Senza pregiudizio della possibilita' di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non puo' essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
