Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
