Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all'art. 71, che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attivita' comportano, o il loro carattere di eccezionalita', o tenendo conto dall'eta' del lavoratore, l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
