Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all'art. 71, che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attivita' comportano, o il loro carattere di eccezionalita', o tenendo conto dall'eta' del lavoratore, l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art9 · fonte su Normattiva