Qualora in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la pensione o un elemento della pensione siano calcolati in proporzione ai salari o ai contributi, ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e' attribuito il valore medio dei salari o dei contributi versati all'Istituzione del primo Stato contraente.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art18 · fonte su Normattiva