Qualora in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la pensione o un elemento della pensione siano calcolati in proporzione ai salari o ai contributi, ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e' attribuito il valore medio dei salari o dei contributi versati all'Istituzione del primo Stato contraente.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
