1. Qualora l'interessato non soddisfa ad un determinato momento tutte le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, ma solo le condizioni di uno dei due Stati, fatte salve le disposizioni dell'art. 17 a) della presente convenzione, il suo diritto alle prestazioni viene stabilito in base alla legislazione le cui condizioni sono soddisfatte. 2. L'Istituzione dello Stato contraente che ha concesso la prestazione procedere ad un successivo calcolo, quando le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato saranno soddisfatte, fatte salve le disposizioni del suddetto articolo 17.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art19 · fonte su Normattiva