1. Ai fini dell'applicazione detta presente Convenzione, le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro nella lingua ufficiale di uno o l'altro Stato, o in francese. 2. Le autorita', istituzioni, o giurisdizioni di uno Stato contraente non possono respingere le richieste o altri documenti loro indirizzati, adducendo il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art35 · fonte su Normattiva