Le Autorita' e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. La corrispondenza puo' essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
