[1]di documenti

[2]1. L'istituzione richiesta procede alla notifica, in conformita' con le regole per la notifica di documenti vigenti nel proprio Stato, se i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme. Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure non stano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario, se questi consente volontariamente a riceverli. 2. Nella commissione rogatoria relativa alla notifica deve essere indicato l'indirizzo preciso del destinatario e la denominazione del documento notificato. Se l'indirizzo indicato nella commissione rogatoria per la notifica risulta incompleto o impreciso, l'istituzione richiesta intraprende misure per l'accertamento dell'indirizzo esatto. In conformita' con la propria legislazione. 3. Nella commissione rogatoria relativa a notifiche di convocazione e' necessario indicare la somma che verra' corrisposta al testimone o all'esperto per la copertura delle spese e dell'onorario presunto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art9 · fonte su Normattiva