1. il beneficio dette esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o di registrazione, previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per i certificati o documenti da esibire in applicazione detta presente Convenzione, e' esteso ai certificati e documenti analoghi da esibire in conformita' alla legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti e certificati di natura ufficiate da esibire in conformita' atta legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione, sono dispensati da convalida legale o da ogni altra simile formalita'.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
