1. Qualsiasi controversia che sorga tra gli Stati contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Convenzione sara' oggetto di negoziati diretti tra le autorita' competenti degli Stati contraenti. 2. Qualora la controversia non potesse risolversi entro un termine di sei mesi a partire dalla prima richiesta di apertura dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essa sara' sottoposta ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuno degli Stati contraenti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La commissione arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Queste decisioni saranno vincolanti e inappellabili.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art40 · fonte su Normattiva