[1]ARTICOLO XVIII. Risoluzione di controversie

[2]1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o piu' Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sara' sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia. 2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformita' col paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno cosi' sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxviii · fonte su Normattiva