[1]1. In caso di denuncia della presente Convenzione, qualsiasi diritto acquisito ai sensi delle sue disposizioni e' mantenuto. 2. I diritti in via di acquisizione, relativi ai periodi compiuti precedentemente alla data alla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per via della denuncia.

[2]Fatto a Tunisi, il 7 dicembre 1984 in due esemplari, in lingua italiana, araba e francese. In caso, di controversie, fare fede al testo in francese.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana Giulio ANDREOTTI Ministro degli affari esteri

[4]Per il Governo della Repubblica tunisina Beji Caid ESSEBSI Ministro degli affari esteri

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art44 · fonte su Normattiva