La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti. La denuncia dovra' essere notificata al piu' tardi sei mesi prima della fine dell'anno civile in corso. In tal caso la Convenzione cessera' di essere in vigore alla fine di detto anno.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art43 · fonte su Normattiva