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E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente "Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili", con la seguente modificazione: All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi: "Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente psichica". All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica "".

Testo in vigore dal 14 marzo 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-03-11;74~artunico · fonte del testo