Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il soggiorno sul proprio territorio dei titolari del documento d'identita' di cui all'art. 10, rilasciato dall'altra Parte contraente, la cui presenza sia giudicata indesiderabile.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art14 · fonte su Normattiva