• 1)Allorche' un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identita' di cui all'art. 10, sbarca in un porto dell'altra Parte contraente, le Autorita', locali daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare sul loro territorio per il tempo necessario e raggiungere il suo Paese d'origine o un altro porto di imbarco o di sbarco al termine del suo soggiorno.
  • 2)Per le necessita' della navigazione, il Comandante di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente o un membro dell'equipaggio da lui designato e autorizzato a recarsi dall'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera o dal rappresentante della propria compagnia di navigazione.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art13 · fonte su Normattiva