Art. 10 (Accordo) — Diritti di transito e di soggiorno dei marittimi
1. Le persone titolari dei documenti d'identita', rilasciati da una delle Parti contraenti e previsti all'articolo 8, saranno autorizzate, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, ad attraversare il territorio per raggiungere la loro nave, ad essere trasferite a bordo di un'altra nave, a ritornare nel loro Paese o a viaggiare per ogni altro scopo dietro presentazione della preventiva approvazione delle autorita' dell'altra Parte contraente. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1, i documenti di identita' dovranno essere muniti del visto dell'altra Parte contraente. Tale visto verra' rilasciato nel piu' breve termine di tempo. 3. Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identita' previsto dal paragrafo 1, sbarchi nel porto dell'altra Parte contraente per ragioni di salute o per altri motivi riconosciuti validi dalle autorita' competenti, queste ultime rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare nel suo territorio e possa raggiungere con qualunque mezzo di trasporto il proprio Paese d'origine, o raggiungere un altro porto di imbarco. 4. Le persone titolari dei documenti d'identita' previsti dall'articolo 8 e che non possiedano la nazionalita' di una delle Parti contraenti, riceveranno il visto d'ingresso o di transito richiesto per il territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che sia garantita la riammissione nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il documento di identita'. 5. Senza pregiudicare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e ai precedenti paragrafi da 1 a 4, restano applicabili le disposizioni in vigore nel territorio delle Parti contraenti per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri. 6. Le Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso nei loro rispettivi territori alle persone, in possesso dei suddetti documenti di marittimi, giudicate indesiderabili.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
