Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno composte amichevolmente dalle due Parti contraenti nell'ambito della Commissione Mista prevista al successivo articolo 18. Se le divergenze permangono, esse saranno regolate sul piano diplomatico.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art17 · fonte su Normattiva