Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione della controversia nell'ambito del Gruppo Misto o del Comitato Misto, secondo in materia o successivamente, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~memorandum-art6 · fonte su Normattiva