- 1)Le Parti contraenti convengono:
- a)di incoraggiare le navi battenti bandiera algerina e quelle battenti bandiera italiana a partecipare al trasporto di merci tra i due Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente l'effettuazione di trasporti di merce tra i loro porti e quelli dei Paesi terzi.
- b)di cooperare all'eliminazione degli ostacoli suscettibili di impedire lo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi e le diverse attivita' che dipendono da tali scambi.
- 2)Le disposizioni del presente articolo, concepite nell'interesse reciproco dei due Paesi, non pregiudicano il diritto delle navi battenti bandiera di Paesi terzi a trasportare merci tra i porti delle due Parti contraenti.
- 3)Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, le compagnie marittime nazionali delle due Parti contraenti possono ricorrere, all'occorrenza, a navi noleggiate. Tali navi saranno considerate come battenti bandiera dell'una o dell'altra Parte.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
