Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente trattato, le alte Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione sovietica e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore. In particolare, le alte Parti contraenti hanno convenuto:

  • a)d'incoraggiare la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra alta Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi;
  • b)di cooperare all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi. Le proposizioni del presente articolo, che considerano i reciproci interessi di ambedue i Paesi, non ledono il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici tra i porti delle alte Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art3 · fonte su Normattiva