1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti ed in pieno possesso dei documenti prescritti attestanti la loro nazionalita', in base alla propria legge nazionale, vengono considerato navi della Parte Contraente. 2. L'altra Parte Contraente riconoscera' pieno valore ai documenti ed ai giornali di bordo rilasciati e riconosciuti tali dalle autorita' competenti di una delle Parti Contraenti alle navi battenti la propria bandiera. 3. Le navi di ciascuna Parte Contraente che siano debitamente in possesso dei certificati di stazza rilasciati, non verranno sottoposte ad alcun'altra misurazione nei porti dell'altra Parte Contraente, eccettuate le navi che transitino nel canale di Suez. Nel caso in cui il sistema di determinazione della stazza di una delle Parti Contraenti venisse modificato, la Parte Contraente summenzionata notifichera' le modifiche all'altra Parte Contraente al fine di accertare le condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art6 · fonte su Normattiva