TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi, DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche, SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali catastrofi, CONVINTI che una collaborazione rafforzata anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzera' i legami di amicizia tra le Parti contraenti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovra' innanzitutto includere: 1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovra' avvenire in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna Parte contraente; 2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune; 3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione civile e di Gestione delle Catastrofi.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;74~accordo-di-cooperazione-art1 · fonte su Normattiva