Art. 2 (Accordo di cooperazione)
orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 2 saranno decisi di comune accordo da un Comitato misto, costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti. Il Comitato misto fornira' raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione. Il Comitato misto si riunira' una volta l'anno e piu' di frequente in via eccezionale su richiesta di una delle Parti Contraenti. Esso sara' presieduto da ciascuna Parte contraente con un sistema alternativo di turni annuali, secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri in lingua inglese Il Comitato misto designera', se necessario, Sotto-comitati misti incaricati dei settori specifici. Il Comitato misto adottera' il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
