ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA CONSAPEVOLI dei rischi causati alle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi, DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo ella previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche, SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali disastri, CONVINTI che un migliore collaborazione anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzera' i legami di amicizia tra le Parti Contraenti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi, che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, di beni e dell'ambiente, dovra' innanzitutto includere: 1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovra' avvenire in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuna Parte Contraente; 2. l'attuazione dei programmi di ricerca in comune; 3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione Civile e di Gestione delle Catastrofi.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;52~accordo-art1 · fonte su Normattiva