[1]d'applicazione dell'Accordo

[2]1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente: alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art2 · fonte su Normattiva