[1]E INSEGNANTI

[2]1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non e' effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74~art20 · fonte su Normattiva