Art. 16 (Accordo di cooperazione)
[1]all'agenzia del GNSS europeo
[2]La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
