[1]di informazioni classificate

[2]1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalita' di attuazione. 2. La Svizzera puo' scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine. 3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art14 · fonte su Normattiva