Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialita' necessarie ai servizi di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno e' autorizzato a prescindere dai requisiti suddetti».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 marzo 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Federzoni - Volpi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 16 dicembre 2009
