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[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialita' necessarie ai servizi di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno e' autorizzato a prescindere dai requisiti suddetti».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 25 marzo 1926.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Federzoni - Volpi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-25;742~art2 · fonte del testo