Ogni Stato contraente puo' riservare la competenza delle sue autorita' chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua persona o dei suoi beni. Le autorita' degli altri Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere tali misure.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
