1. Il titolare di un deposito internazionale puo', per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
