1. Il titolare di un deposito internazionale puo', per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art13 · fonte su Normattiva