Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di piu' ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente ne' pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
