Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente Accordo, devono essere stabilite in maniera:

  • a)che il loro ricavo copra tutte le spese del Servizio internazionale dei disegni o modelli, come pure tutte quelle che conseguono dalla preparazione e dall'attuazione delle riunioni sia del Comitato internazionale dei disegni o modelli sia delle Conferenze di revisione del presente Accordo;
  • b)che esse permettano il mantenimento del fondo di riserva previsto dall'articolo 20.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art19 · fonte su Normattiva