Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente Accordo, devono essere stabilite in maniera:
- a)che il loro ricavo copra tutte le spese del Servizio internazionale dei disegni o modelli, come pure tutte quelle che conseguono dalla preparazione e dall'attuazione delle riunioni sia del Comitato internazionale dei disegni o modelli sia delle Conferenze di revisione del presente Accordo;
- b)che esse permettano il mantenimento del fondo di riserva previsto dall'articolo 20.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
