1. Il deposito internazionale puo' essere effettuato all'Ufficio internazionale:

  • 1)direttamente, o
  • 2)per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette. 2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente puo' esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato e' ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art4 · fonte su Normattiva