1. Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima. 2. Qualsiasi modificazione contemplata nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione contemplata nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art5 · fonte su Normattiva