1. a) I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'"Ufficio internazionale della proprieta' industriale a Berna", all'"Ufficio internazionale di Berna" o all'"Ufficio internazionale" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare.

  • b)L'articolo 15 dell'Atto del 1934 e' abrogato.
  • c)Qualsiasi modificazione del regolamento d'esecuzione contemplato nell'articolo 20 dell'atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2 a) iii) e 3 d).
  • d)Nell'articolo 21 dell'Atto del 1934, le parole "riveduta nel 1928" sono sostituite dalle parole "per la protezione delle opere letterarie e artistiche".
  • e)I riferimenti, nell'articolo 22 dell'Atto del 1934, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della "Convenzione generale" vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16, 16-bis e 17-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi. 2. a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2. a) iii) e 3 d).
  • b)L'alinea 1 dell'articolo 4 dell'Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole "quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare" dell'alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati.
  • c)I riferimenti, nell'articolo 6.2 dell'Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16 e 16-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e 16-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.
  • d)I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell'articolo 7 dell'Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art6 · fonte su Normattiva