[1]di talune disposizioni dell'Accordo

[2]1. Proposte di modificazione degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che esse vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 7 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. a) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate in conformita' alle rispettive regole costituzionali, da parte dei tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare nel momento in cui la modificazione e' stata adottata.

  • b)Ogni modificazione dei detti articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione particolare nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore; tuttavia, ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
  • c)Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti i Paesi che divengono membri dell'Unione particolare dopo la data alla quale la modificazione e' entrata in vigore conformemente al comma a).

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art11 · fonte su Normattiva