[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.

[3]CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

[4]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando fissare delle disposizioni comuni relative alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti, Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, Hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni familiari, di parentela, di matrimonio oppure di affinita', ivi incluse le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio non legittimo.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art1 · fonte su Normattiva