Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari:
- 1)tra coniugi e ex-coniugi;
- 2)nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia stata gia' coniugata.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
