Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari:

  • 1)tra coniugi e ex-coniugi;
  • 2)nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia stata gia' coniugata.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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